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La formazione del RLS

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza che riguardi gli specifici rischi presenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza. La formazione deve avere una portata tale da consentirgli l’acquisizione delle competenze adatte alla comprensione delle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, come sancito dal D.Lgs. 81/08, al suo art. 37.

L’art. 37, però, costituisce una parte della formazione del RLS, gli altri due elementi che la completano sono: l’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 e il CCNL.

Innanzitutto, parliamo della durata: in caso di nuova nomina, il corso RLS ha una durata complessiva di 32 ore, ma 12 devono obbligatoriamente riguardare i rischi specifici presenti nell’azienda e le misure di prevenzione e protezione ad essi dedicate. Segue verifica dell’apprendimento.

Anche per il RLS è previsto l’aggiornamento della formazione. Attualmente, è  prevista una formazione legata alle dimensioni dell’azienda: 4 ore all’anno per aziende occupanti da 15 a 50 lavoratori e 8 ore annue per aziende con più di 50 lavoratori. La normativa vigente prevede che anche gli RLS operanti in aziende con meno di 15 lavoratori siano soggetti ad una formazione annuale, ma non ne indica il monte ore minimo.

Infine, alla contrattazione collettiva nazionale viene riconosciuto il diritto di emanare una disciplina della formazione diversa, ma rispettando i dettami dell’art. 37.

Il corso per RLS: i contenuti minimi

È previsto che la formazione possa anche eccedere i contenuti e la durata dei corsi per RLS previsti dall’art 37 del D.Lgs. 81/08, ma mai i suoi contenuti minimi che prevedono, obbligatoriamente: la legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; i principi giuridici comunitari e nazionali; gli aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori e le nozioni di tecnica della comunicazione; i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; la valutazione dei rischi; la definizione e individuazione dei fattori di rischio e l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Il corso RLS e il suo aggiornamento

L’Accordo Stato-Regioni di cui sopra ha sancito i nuovi parametri per la formazione che riguardano anche il corso RLS: l’apprendimento è oggetto di valutazione, salvo indicazione diverse scaturite dalla CCNL. La metodologia di valutazione non viene specificata ed è facoltà della Contrattazione Collettiva Nazionale sul lavoro stabilirne i parametri.

Il numero massimo dei discenti presenti in aula è stabilito in 35 unità, ma anche qui, in sede di contrattazione collettiva nazionale il parametro può essere variato.

I docenti devono possedere i requisiti previsti dal Decreto 6 marzo 2013.

La metodologia didattica non è oggetto di indicazioni da parte dell’Accordo di cui sopra ed è vietato il corso RLS online, che deve essere obbligatoriamente essere effettuato in aula. Anche questi due elementi possono essere ridiscussi dalla contrattazione collettiva nazionale.

Come è disciplinato l’aggiornamento, invece? Questo tipo di formazione avviene con un corso di formazione che si basa sul numero di addetti e 2 classificazioni. I docenti devono possedere i requisiti ex Decreto 6 marzo 2013. Contrariamente al corso di formazione, qui non è prevista la verifica dell’apprendimento. 35 unità presenti in aula anche in questo caso, con la CCNL che può decidere diversamente. La formazione in e-learning viene lasciata alla discrezione del candidato, ma la “solita” contrattazione nazionale può dare indicazioni diverse. Convegni e seminari (in misura non superiore al 50% del totale monte ore previste) permettono di acquisire crediti formativi, ma anche qui entra in gioco la contrattazione collettiva nazionale.

Ultima considerazione: se presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, la formazione RLS deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, durante l’orario di lavoro e non deve comportare oneri economici a carico del lavoratore.